Legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle LIBERE PROFESSIONI

19 Feb 2013

  • di Milena Screm
  • /
  • Counseling

Il 10 febbraio 2013 è entrata in vigore la Legge del 14 gennaio 2013 rivolta a disciplinare le professioni non regolamentate tra le quali anche quella del Counselor. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013.

Tra gli obblighi previsti, anche per i Counselor, c’è che il professionista dovrà riportare gli estremi della legge in ogni documento e in ogni scambio scritto con il cliente. E’ possibile utilizzare questa formula "Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013"; vanno scritta sotto i dati anagrafici e i contatti della carta intestata o nella firma elettronica dei messaggi email. L'inadempimento a quest'obbligo è perseguito come pratica commerciale scorretta e sanzionata ai sensi del Codice del consumo (DLgs 206/2005).

La legge prevede che il  Counselor possa esercitare, anche senza essere iscritto a un’ associazione professionale o a un registro. Anche quest’informazione dovrà però essere scritta con chiarezza nei biglietti da visita, nella carta intestata, depliant, firma email, eccetera. In caso d’iscrizione a un registro professionale, dovrà essere citato anche il numero personale dell’iscrizione.

Pur lasciando questa libertà ai professionisti, la legge definisce con chiarezza l’obbligo all’aggiornamento professionale, la formazione continua, la supervisione professionale.

Il Counselor che, grazie ai criteri formativi, raggiunge gli standard previsti dalla norma tecnica UNI (di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010), può ottenere una certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l'Ente nazionale di accreditamento.

La legge lascia agli enti di categoria (associazioni di categoria di Counseling) il compito di stabilire un codice di condotta (codice entico-dentologico professionale), promuovere la formazione permanente dei propri iscritti, vigilare sulla condotta professionale degli associati, stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice. E' prevista anche l'attivazione di uno sportello per i consumatori, al quale rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Al momento i criteri per accedere a una formazione professionale triennale di Counseling, che abilita all’esercizio della professione, sono invariati: età minima 23 anni, titolo di studio minimo diploma di scuola superiore ministeriale quinquennale. Si prevede però che potranno variare i monte ore formativi; adesso in Italia le ore minime di formazione sono 450, distribuite su un triennio, ma è probabile che si passerà alle 950 ore già previste in associazioni di categoria europee, quale per esempio EAC European Association for Counseling (Londra). L’EAC, in Italia è rappresentato dal CIAC  - Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling  

Work in progress.

Per maggiori informazioni sulle attività di Insight e/o per chiedere supporto nella scelta del percorso più adatto compila il modulo presente in questa pagina. Per conoscere tutte le opzioni di contatto clicca sul pulsante qui sotto:

Contattaci

Entriamo in contatto

Se hai domande, dubbi o richieste in merito ai nostri servizi e/o alle nostre iniziative, ti invitiamo a compilare il modulo qui sotto. Ti risponderemo nel più breve tempo possibile.

Inviando il modulo dichiari di aver letto, compreso ed accettato la nostra informativa sul trattamento dei dati personali.